Art. 6.
(Liberi professionisti).

      1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e la direzione personali del professionista, in forma associata o societaria secondo quanto previsto al capo III.
      2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.